Dare una casa a chi non può permettersela

La Fondazione Comitato per le Case ad uso Indigenti E.T.S. di Firenze svolge attività di assistenza e di solidarietà sociale procurando per miti canoni mensili case di abitazione ai cittadini italiani residenti nei Comuni facenti parte della Città Metropolitana di Firenze che, per la loro condizione di indigenza o di bisogno, non dispongono né hanno la possibilità di disporre, a condizioni di mercato, di un alloggio per sé e per la propria famiglia.

La Fondazione gestisce

28 IMMOBILI
1060 UNITÀ IMMOBILIARI
3350 VANI

STATUTO

Art. 1 – Costituzione, denominazione e Sede.

Il Comitato per le Case ad uso degli Indigenti di Firenze si costituì a Firenze nel gennaio del 1885 con esclusive finalità di umanità e di giustizia, senza scopo di lucro, per dare abitazione a chi ne era sprovvisto. Il successivo 14 giugno fu fondata l’Opera Pia “Comitato per le Case ad uso degli indigenti di Firenze», trasformata il 28 febbraio 2006 nella Fondazione “Comitato per le Case ad uso degli indigenti di Firenze – Onlus”, per brevità anche “1885 Onlus”. La Fondazione è stata iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche private in data 26 maggio 2006 al n. 522, ed è iscritta nel registro delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) a decorrere dal 14 gennaio 2009 al numero 3651. Con la riforma del terzo settore del 2017, la Fondazione ha modificato la qualifica di Onlus in E.T.S.
La Fondazione ha sede in Firenze, via Mannelli n. 71.

Art. 2 – Scopo e attività statutaria

Scopo della Fondazione è lo svolgimento di attività di assistenza e di solidarietà sociale da attuarsi procurando per miti canoni mensili case di abitazione ai cittadini italiani residenti nei Comuni facenti parte della Città Metropolitana di Firenze che, per la loro condizione di indigenza o di bisogno, non dispongono né hanno la possibilità di disporre, a condizioni di mercato, di un alloggio per sé e per la propria famiglia.

Fabbricato di via del Paradiso - II° cortile allo stato attualeFabbricato di via del Paradiso - II° cortile dopo il recupero ad opera della Fondazione Case Indigenti
Fabbricato di via del Paradiso – II° cortile dopo il recupero ad opera della Fondazione

Art. 3 – Attività direttamente connesse

Fermo restando il perseguimento dello scopo statutario attraverso lo svolgimento dell’attività principale come definita all’articolo 2, la Fondazione potrà altresì svolgere attività direttamente connesse o strumentali al perseguimento dei fini Statutari, purché queste non risultino prevalenti rispetto all’attività principale e siano comunque svolte entro i limiti eventualmente previsti dalla legislazione pro-tempore vigente.
Rientrano fra le attività direttamente connesse o strumentali al perseguimento delle finalità statutarie, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) l’attività di locazione e/o di messa a disposizione di case di abitazione, anche con canoni in deroga a quanto previsto dall’articolo 2;
b) la vendita o la permuta di beni immobili, a condizione che ciò sia opportuno e strumentale rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente e purché tali attività risultino svolte in via meramente occasionale e con obbligo di utilizzare quanto ricavato per ampliare, reintegrare e/o mantenere il patrimonio immobiliare della Fondazione,

c) ogni altra attività che possa risultare strumentale o accessoria allo svolgimento dell’attività statutaria e al perseguimento degli scopi della Fondazione di cui al precedente articolo 2.
La Fondazione potrà altresì partecipare a enti e società che abbiano per oggetto la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale, ovvero in società a beneficio comune che operino, seppur anche con eventuale finalità di lucro, a vantaggio di persone, comunità, territori e ambiente, nelle varie forme e nei limiti tempo per tempo consentiti dall’ordinamento italiano e comunque nell’ambito del settore abitativo a connotazione sociale. I relativi eventuali proventi che dovessero derivare dalle suddette attività saranno comunque interamente destinati allo scopo esclusivo di finanziare l’attività istituzionale della Fondazione.

Art. 4 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai fabbricati, dalle disponibilità liquide, dai beni mobili e da qualsiasi altro bene o diritto di cui la stessa è titolare.
Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi istituzionali.
Tutti gli avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, che costituiscono il patrimonio, derivanti dall’attività istituzionale della Fondazione o dalle attività connesse o strumentali, non potranno essere distribuiti, neppure in modo indiretto, anche in caso di scioglimento, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre E.T.S. che per legge, statuto o regolamento abbiano analoghe finalità. La Fondazione ha altresì l’obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività Istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o strumentali.

Art. 5 – Organi

Sono organi della Fondazione:
a) Il Comitato dei Fondatori;
b) Il Presidente della Fondazione;
c) Il Consiglio di Amministrazione;
d) L’Organo di controllo;
e) La Commissione Alloggi;

Art. 6 – Comitato dei Fondatori

Il Comitato dei Fondatori rappresenta la continuità storica e giuridica della Fondazione ed ha la funzione di controllo morale al fine di assicurare il rispetto dei valori fondativi nel conseguimento delle finalità istituzionali.
I componenti del Comitato non potranno essere in numero maggiore di cinquanta e quando, per qualsiasi ragione, si riducessero a meno di quaranta, il Comitato stesso dovrà eleggere nuovi componenti fra coloro che si siano resi benemeriti della Fondazione o che, per le loro attitudini o condizioni, possono ad essa meglio contribuire per il perseguimento delle finalità sociali .
La nomina a componente del Comitato fa acquistare al medesimo nominato la qualità di Fondatore.
La nomina deve essere espressamente accettata.
Una volta acquisita la qualità, la stessa potrà cessare per morte, dimissioni e perdita dei diritti civili.

Fabbricato di via del Paradiso
Fabbricato di via del Paradiso – Veduta vista dall’alto del II° e III° cortile dopo il recupero ad opera della Fondazione

Art. 7 – Compiti e modalità di convocazione del Comitato dei Fondatori

Il Presidente convoca il Comitato dei Fondatori ogniqualvolta lo ritenga opportuno o qualora venga richiesto con istanza scritta e motivata, sottoscritta da almeno dodici componenti il Comitato stesso. La convocazione del Comitato dei Fondatori viene fatta dal Presidente a mezzo di inviti trasmessi per posta ordinaria, fax o e-mail ai recapiti espressamente indicati dai suoi componenti, almeno quindici giorni prima dell’adunanza. Per motivi di particolare, motivata urgenza il Comitato potrà essere convocato con termini abbreviati; la convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno. Il componente del Comitato il quale non possa intervenire all’adunanza può delegare, con delega scritta, un altro componente a rappresentarlo. Un componente può avere fino ad un massimo di tre deleghe di rappresentanza.
Nell’adunanza ordinaria che di norma verrà convocata entro il mese di giugno, il Comitato dei Fondatori verifica che le risultanze di bilancio consuntivo della gestione dell’anno precedente, predisposto ed approvato dal Consiglio di amministrazione, siano coerenti con gli scopi statutari della Fondazione.

Nell’adunanza ordinaria che di norma verrà convocata entro il mese di dicembre, il Comitato dei Fondatori:

  • verifica il contenuto del bilancio preventivo dell’anno successivo, predisposto ed approvato dal Consiglio di amministrazione;
  • provvede alla nomina dei consiglieri in luogo di quelli cessati d’ufficio ai sensi del successivo art. 10;
  • provvede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente della Fondazione alla scadenza del loro mandato ai sensi dell’art. 10;
  • provvede alla nomina dell’Organo di Controllo – e se del caso del Presidente – ai sensi del successivo articolo 15 del presente statuto, preferibilmente fra i componenti del Comitato stesso o anche fra coloro che hanno comunque contribuito con la propria opera all’incremento della Fondazione;
  • provvede alla nomina dei componenti della Commissione alloggi ai sensi del successivo art. 18;
  • provvede alla nomina del revisore legale dei conti ove previsto ai sensi del successivo articolo 15 quinto comma del presente statuto.

Art. 8 – Presidenza, maggioranze costitutive e di voto

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento di questo ultimo, dal membro designato dalla maggioranza degli intervenuti.
Le adunanze del Comitato dei Fondatori sono legalmente costituite in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione quando il numero dei presenti e rappresentati non sia minore di quindici.
In caso di modifiche dello Statuto, l’Assemblea straordinaria del Comitato dei Fondatori sarà chiamata a ratificare quanto previsto dall’art. 13 lett. e); in prima convocazione sarà legalmente costituita quando siano presenti, anche per delega, almeno i 2/3 dei componenti e, in seconda convocazione, quando siano presenti, anche per delega, almeno 20 componenti.
Le deliberazioni sono prese legalmente quando raccolgono la maggioranza dei voti dei presenti anche per delega.

Art. 9 – Presidente

Il Presidente viene eletto dal Comitato dei fondatori fra i propri membri, rimane in carica fino alla scadenza del termine di cui all’art. 10 ed è rieleggibile.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio:
a) Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo gli argomenti da trattare;
b) Cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e vigila sull’andamento della Fondazione;
c) Convoca e presiede il Comitato dei Fondatori, proponendo gli argomenti da trattare;
d) In caso di urgenza adotta ogni provvedimento necessario, sentito il Direttore o su proposta del Direttore medesimo, riferendo al Consiglio alla prima adunanza successiva all’adozione del provvedimento stesso.
e) Esercita le attribuzioni e compie gli atti delegatigli dal Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente inoltre cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private come con altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle iniziative della Fondazione.
In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue funzioni, nessuna esclusa, sono svolte dal Vice Presidente.
Il Vice Presidente viene eletto dal Comitato dei Fondatori fra i propri membri e rimane in carica fino alla scadenza del termine di cui all’art. 10.
Nei confronti dei terzi la firma del Vice Presidente fa fede dell’assenza o impedimento del Presidente.

Art. 10 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da otto consiglieri.
I membri del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra i componenti del Comitato dei Fondatori.
Tutti i componenti del Consiglio rimangono in carica fino all’adunanza del Comitato dei Fondatori da tenersi, ai sensi dell’art. 7, nel mese di dicembre del terzo anno successivo alla loro nomina. In tale adunanza il Comitato procede alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, compresi il Presidente ed il Vice Presidente. La carica di membro del Consiglio di amministrazione s’intende rifiutata ove non accettata espressamente.

Fabbricato di via del Paradiso - I° cortile dopo il recupero ad opera della Fondazione
Fabbricato di via del Paradiso – I° cortile dopo il recupero ad opera della Fondazione

Art. 11 – Sostituzione nelle cariche di Consiglio

Nel caso vengano a mancare per qualsiasi motivo, anticipatamente rispetto alla scadenza di cui sopra, uno o più amministratori – compresi il Presidente e il Vice Presidente – gli altri provvedono senza indugio a sostituirli, scegliendoli sempre nell’ambito dei componenti del Comitato dei fondatori, purché la maggioranza del Consiglio rimanga costituita da amministratori nominati dal Comitato.
Gli amministratori così nominati – compresi il Presidente e il Vice Presidente – scadono insieme a quelli in carica all’atto della loro nomina.
Qualora invece venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dal Comitato dei fondatori, quelli rimasti in carica dovranno senza indugio convocare lo stesso in adunanza, anche prima del mese di dicembre, perché provveda alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione, sostituendo i componenti non nominati dal Comitato, compresi il Presidente e il Vice Presidente. I membri del Consiglio così nominati scadranno con quelli in carica all’atto della loro nomina.
In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Presidente della Fondazione, le funzioni al medesimo spettanti sono svolte dal Vice Presidente. Inoltre, su proposta del Presidente, il Consiglio d’amministrazione potrà conferire, per un periodo determinato ed anche per singoli affari, incarico al Vice Presidente di sostituire il Presidente con i poteri che verranno all’uopo determinati.

Art. 12 – Riunioni di Consiglio – costituzione e convocazione

La convocazione del Consiglio dovrà essere comunicata ai membri del Consiglio almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza e potrà essere inviata per posta o anche via fax o in via telematica.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide purché prese con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza di voti degli intervenuti.
E’ ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni di Consiglio di Amministrazione mediante l’utilizzo di sistemi telefonici o di videoconferenza a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di intervenire alla riunione in tempo reale, nonché di ricevere, visionare o trasmettere documenti. La riunione consiliare si considera tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente ed il Segretario.

Art. 13 – Poteri del Consiglio

Spettano al Consiglio tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, salvo quelli riservati dalla Legge o dal presente Statuto ad altri Organi. Compete in particolare al Consiglio:
a) di proporre al Comitato dei Fondatori i nominativi di eventuali nuovi componenti da eleggere;
b) di deliberare sugli argomenti ed atti che gli siano sottoposti, previsti all’Ordine del Giorno;
c) di deliberare, su proposta del Presidente, l’eventuale nomina del Direttore determinandone poteri, funzioni e compensi e, su proposta del Direttore stesso, la nomina dei dipendenti di ogni ordine e grado;
d) di nominare, laddove ritenuto necessario, i componenti dell’Organismo di vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (e sue successive modificazioni o integrazioni);
e) di deliberare sulle modifiche dello Statuto che dovranno essere ratificate dal Comitato dei Fondatori;
f) di approvare, entro il mese di dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell’esercizio successivo ed entro il mese di maggio di ogni anno il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente;
g) di approvare il testo dei Regolamenti della Fondazione;
h) di deliberare l’acquisto o la cessione di immobili, con tutte le formalità richieste dalla legge;
i) di promuovere azioni giudiziarie, deliberando altresì su arbitrati e transazioni;
j) di conferire incarichi a consulenti esterni per l’attività della Fondazione, determinandone modalità e compensi;
k) di conferire deleghe al Direttore, a membri del Consiglio stesso ovvero, per singoli affari, a componenti del Comitato dei Fondatori, nonché a dipendenti della Fondazione o anche a soggetti esterni alla stessa.

Art. 14 – Verbali

I verbali delle riunioni del Comitato dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione, sono redatti dal Direttore che svolge funzioni di Segretario o da altra persona scelta dal Presidente anche tra soggetti estranei al Consiglio. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Direttore anche qualora la funzione di Segretario sia stata attribuita ad altro soggetto che pure, in tal caso, sottoscrive anch’egli il verbale.

Art. 15 – Organo di Controllo

L’Organo di controllo della Fondazione è costituito dal Collegio dei sindaci, nominato dal Comitato dei Fondatori, ed è composto da tre membri effettivi, di cui almeno uno deve essere iscritto nel registro dei revisori legali, salvo quanto previsto al successivo comma quinto del presente articolo. Sono altresì nominati due Sindaci supplenti.
Tutti i componenti del Collegio dei sindaci rimangono in carica fino all’adunanza del Comitato dei fondatori da tenersi, ai sensi dell’art. 13, nel mese di dicembre del terzo anno successivo alla loro nomina.
Il Collegio dei sindaci vigila sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sul suo concreto funzionamento.
Il Collegio dei Sindaci, esercita inoltre la revisione dei conti salvo quanto previsto al successivo comma del presente articolo.
La revisione legale dei conti della Fondazione può essere alternativamente attribuita, per decisione dei Comitato dei Fondatori, ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro, esterni al Collegio dei sindaci. In tale caso il Collegio dei sindaci può anche essere composto interamente da soggetti non iscritti al collegio dei revisori legali.
I membri dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché, chiedere agli amministratori, notizie sull’andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. Gli accertamenti eseguiti devono essere indicati nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei sindaci nel quale dovranno essere annotati i verbali delle riunioni che dovranno tenersi almeno una volta ogni semestre o ogni qualvolta il Collegio stesso venga convocato dal Presidente per sua iniziativa o su richiesta congiunta degli altri due sindaci effettivi.

Art. 16 – Presidenza dell’Organo di Controllo

La Presidenza del Collegio dei sindaci, è assunta dal sindaco iscritto nel Registro dei Revisori Legali. Nel caso di più iscritti al predetto Registro, il componente più anziano di età. In caso di impedimento permanente di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età e restano in carica fino alla successiva adunanza del Comitato dei Fondatori. I nuovi nominati restano in carica per la durata del mandato dei loro predecessori. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva adunanza del Comitato dei Fondatori, dal Sindaco più anziano di età.

Art. 17 – Direttore

Il Direttore, qualora nominato dal Consiglio ai sensi del precedente art. 13 lett. c):
a) partecipa alle riunioni di Consiglio di Amministrazione e del Comitato dei Fondatori con facoltà di intervento ma senza diritto di voto;
b) attua l’esecuzione delle delibere del Consiglio e compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio stesso;
c) provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
d) sottoscrive i verbali del Consiglio di Amministrazione e rilascia, a firma congiunta con il Presidente, copie autentiche dei verbali del Consiglio e delle adunanze del Comitato dei Fondatori;
e) è a capo del personale;
f) dirige e coordina la struttura operativa di cui è responsabile

Art. 18 – Commissione Alloggi

La Commissione alloggi della Fondazione, nominata dal Comitato dei Fondatori tra i propri componenti, è composta da 3 a 5 membri effettivi. Il Presidente della Commissione è nominato dalla stessa tra i suoi componenti.
I componenti della Commissione alloggi rimangono in carica fino all’adunanza del Comitato dei fondatori da tenersi, ai sensi dell’art. 7, nel mese di dicembre del terzo anno successivo alla loro nomina. Qualora nel corso del mandato venga a mancare uno o più Membri della Commissione stessa questi verranno senza indugio sostituiti dal Consiglio di Amministrazione e la loro nomina dovrà essere ratificata alla prima riunione utile del Comitato dei Fondatori. I Membri nominati in tale occasione resteranno in carica fino alla naturale scadenza del mandato dei loro predecessori. La Commissione alloggi provvede all’assegnazione del punteggio di merito ai nuclei familiari che hanno presentato domanda di collocamento in graduatoria, secondo il regolamento tempo per tempo vigente. La Commissione alloggi si riunisce su indicazione del suo Presidente o quando ne facciano richiesta almeno due Membri per la disamina di casi particolari. Si riunisce inoltre ogniqualvolta si verifichi la disponibilità di alloggi da dare in conduzione a nuclei familiari richiedenti. Le proposte della Commissione alloggi sono sottoposte all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
Le riunioni della Commissione alloggi sono valide quando sono presenti il Presidente ed almeno due Membri della medesima.
Delle riunioni viene stilato apposito verbale annotato su apposito registro anche a fogli mobili prenumerati e firmati dal Presidente della Commissione, dai suoi Componenti, nonché dal Direttore della Fondazione e dal dipendente che abbia collaborato a istruire le pratiche.

Art. 19 – Gratuità delle cariche

Gli uffici delle cariche sociali di cui all’art. 5 sono prestati esclusivamente a titolo gratuito.

Art. 20 – Scioglimento

In caso di scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio residuo della Fondazione sarà obbligatoriamente devoluto ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale od a fini di pubblica utilità che svolgono analoga attività istituzionale, comunque secondo le prescrizioni della normativa tempo per tempo vigente e applicabile.

Art. 21

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di Legge.

Fabbricato di via del Paradiso - Veduta vista dall'alto del II° e III° cortile allo stato antico
Fabbricato di via del Paradiso – Veduta vista dall’alto del II° e III° cortile allo stato antico

CODICE ETICO

La Fondazione Comitato Case Indigenti E.T.S. di Firenze, si è dotata di un Codice Etico col quale sono esplicitate e regolamentate le relazioni, lo stile, nonché le modalità operative della Fondazione stessa, ponendo a fondamento il rispetto delle leggi e dei contratti, anche con lo scopo di introdurre e rendere vincolanti i principi e le regole di condotta rilevanti ai fini della ragionevole prevenzione dei reati indicati nel D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Il Codice Etico adottato si propone anche di prevenire eventuali comportamenti illeciti da parte di chi opera in nome e per conto della Fondazione. Il Codice etico adottato esprime gli impegni e le responsabilità etiche nelle attività della Fondazione che devono essere esclusivamente finalizzate al perseguimento della propria missione indicata nell’articolo n 3 dello Statuto.

La Fondazione Comitato Case Indigenti E.T.S. di Firenze ritiene che il codice etico costituisca parte integrante del sistema di organizzazione aziendale in essere. I valori cui il Codice Etico è ispirato, coerenti con la trasparenza dei comportamenti dei destinatari del medesimo, e le regole ivi contenute costituiscono, altresì, il punto di partenza per un’efficace attuazione, all’interno della Fondazione, del modello organizzativo ex legge 231-2001, adottata con delibera Consiliare n 39 del 16 dicembre 2015 a protocollo n. 0068.

Per contattare l’organismo di vigilanza:
organismodivigilanza@1885onlus.org

TRASPARENZA